Guida alle imposte – 2G Energia

LE IMPOSTE NELLA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: IVA E ACCISE

Le forniture di energia elettrica e del gas naturale sono soggette all’applicazione di tre diverse tipologie di imposte, di seguito elencate:

  1. L’Accisa, imposta erariale sul consumo, espressa in Euro/m3, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo.

L’Accisa è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (Testo Unico delle Accise, “T.U.A.”) e si applica ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (calcolato in kWh per l’energia elettrica e in smc per il gas naturale).

  1. L’Addizionale regionale sul consumo (per la sola fornitura di gas naturale) espressa in Euro/m3, varia da regione a regione ei limiti dettati dalla legge, ad eccezione di quelle a statuto speciale che ne sono esenti e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo.
  2. L’IVA, imposta sul valore aggiunto, espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).

L’Accisa, imposta erariale sul consumo, L’IVA, disciplinata dal D.P.R n.633 del 26/10/1972 si applica al valore del servizio, che si evince dal costo totale della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (incluse le imposte, quali le Accise ed eventuali Addizionali regionali).

Sia per l’Accisa che per l’IVA sono previsti regimi fiscali particolari, determinati sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.

REGIMI IVA

Fornitura di gas naturale

  1. Il D.P.R. 633/72 Tabella A, Parte III, n. 103 e n. 127-bis prevede l’applicazione dell’Aliquota IVA ridotta al 10%:
  • per l’attività di imprese estrattive, manifatturiere (imprese che svolgono un’attività che rientra nei gruppi da IV a XV del D.M. 31.12.1988) comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili e le imprese agricole;
  • per la fornitura di gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
  • per la fornitura di gas destinato alla combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.
  1. b) E’ esclusa l’applicazione dell’IVA per le seguenti attività:
  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art. 72 DPR 633/72); in tal caso, il cliente deve presentare apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno apposita dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa vigente;
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di energia elettrica, di calore o di freddo, è costituita dalla rivendita di detti beni e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).

Fornitura di energia elettrica

  1. a) Il D.P.R. 633/72 Tabella A, Parte III, n. 103 prevede l’applicazione dell’Aliquota IVA ridotta al 10%:
  • per uso domestico, oppure residenziale a favore di privati (abitazioni);
  • per uso domestico nei casi di strutture residenziali/abitative (con presenza di un dormitorio) a carattere familiare o collettivo (caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, condomini costituiti esclusivamente da unità immobiliari a uso abitativo);
  • per l’attività di imprese estrattive, manifatturiere (imprese che svolgono un’attività che rientra nei gruppi da IV a XV del D.M. 31.12.1988) comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili e le imprese agricole;
  • per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • per la fornitura a clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99.
  1. b) E’ esclusa l’applicazione dell’IVA per le seguenti attività:
  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art.72 DPR 633/72). In tal caso, il cliente deve presentare apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa vigente;
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas è costituita dalla rivendita di detto bene e il cui consumo personale di detto prodotto è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).

REGIMI ACCISE

Fornitura di gas naturale

L’accisa si applica in base al Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (“Testo Unico delle Accise”), ai consumatori di gas in funzione del consumo, calcolato in metri cubi.

L’applicazione delle aliquote viene differenziata in funzione della tipologia di utilizzo del gas per due categorie: civile oppure industriale.

L’Art. 26 del T.U.A., integrato con l’Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale. Sono previsti specifici regimi per gli usi di Gas Naturale diversi da quelli previsti per gli Usi Civili.

IMPOSTE                    USI CIVILI                                                  USI INDUSTRIALI
< 120 m3120-480 m3480-1.560
m3
> 1.560 m3< 1,2 M(m3)> 1,2 M(m3)
ACCISA
Normale4,4017,5017,0018,601,24980,7499
Territori ex Cassa del Mezzogiorno(A)3,8013,5012,0015,001,24980,7499

    a) Regime accise per usi industriali

  • impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
  • impieghi del gas naturale nel settore alberghiero;
  • impieghi del gas naturale nel settore della distribuzione commerciale;
  • impieghi del gas naturale negli esercizi di ristorazione;
  • impieghi del gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • impieghi del gas naturale nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
  • gli impieghi del gas naturale per la combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.b) Regime accisa per usi autotrazione

Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

   c) Regime accisa per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica

Al consumo di Gas Naturale impiegato per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica si applica un’aliquota d’Accisa pari a: 0,0004493 €/mc.  In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% in base al combustibile impiegato ed è esclusa l’applicazione dell’Addizionale Regionale ai sensi del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 convertito dalla L. 12 novembre 1990 n. 331.

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, con riferimento all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30.11 dell’anno precedente al quinquennio di riferimento. (introdotto da D.L.16/2012).

Gli utenti rientranti in questa categoria devono presentare mensilmente al fornitore di Gas Naturale una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nella quale indicare i volumi utilizzati per la produzione di Energia Elettrica.

   d) Sono inoltre previste riduzioni per i consumi di Gas Naturale impiegato:

  • negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01173 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà);
  • dalle Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01166 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

  e) Esenti da Accisa

Ai sensi dell’Art. 17, comma 1, e della Tabella A del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
  • alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;
  • ad essere impiegati come per usi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;
  • ad essere impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
  • ad essere impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
  • al prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;
  • al sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;
  • alla produzione di magnesio da acqua di mare;
  • prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;
  • prodotti destinati a essere impiegati nell’ esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE. (Art. 1, comma 3, lettera a, del T.U.A).f) Esclusi da Accisa (totale o parziale)

Ai sensi dell’Art. 21, comma 13, del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • ad essere impiegati nei processi mineralogici.

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che attesti il reale utilizzo del Gas Naturale fornito indicando la tipologia di processo produttivo. Nel caso di esclusione parziale, inoltre, è necessaria:

  • una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa;
  • la documentazione rilasciata dagli uffici di Dogana territorialmente competenti.

Ai sensi dell’Art. 22 del T.U.A. sono esclusi dal pagamento dell’accisa anche gli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (c.d. “usi interni di raffineria”).

Forniture di energia elettrica

a) Esenti da Accisa

E’ esente da Accisa l’energia elettrica:

  • impiegata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
  • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  • impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
  • impiegata nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • destinata alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
  • impiegata nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).b) Esclusi da Accisa (totale o parziale)

Sono previste esclusioni dal pagamento di Accisa quando l’energia elettrica viene:

  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;
  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • impiegata nei processi mineralogici.

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che attesti il reale utilizzo dell’Energia Elettrica fornita e la documentazione rilasciata dagli uffici di Dogana territorialmente competenti.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEI REGIMI IVA E ACCISE

L’applicazione delle aliquote IVA e delle accise agevolate non avviene automaticamente in favore dei clienti finali che rientrano nelle categorie sopra illustrate; è necessario trasmettere al fornitore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presente nella modulistica sul sito uniongaseluce.it e trasmettere a Union Gas Metano S.p.a. tutta la documentazione utile affinché possa essere riconosciuto il beneficio fiscale.

Il cliente dovrà poi ammettere, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dispone di tutti i requisiti essenziali per ottenere l’agevolazione.

Tali vantaggi fiscali non possono essere rimborsati retroattivamente alla presentazione delle dichiarazioni del cliente.

I clienti “persone fisiche private” la cui fornitura di energia elettrica e gas naturale sia destinata all’uso esclusivo residenziale (uso abitativo prima e seconda casa) non dovranno trasmettere alcun documento in tal senso.