Bonus sociale energia elettrica – 2G Energia

Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica

Che cos’è il bonus

È uno sconto in bolletta, riconosciuto tramite compensazione, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambienti (ARERA), per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia:

  • alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose;
  • alle persone affette da grave malattia o coloro che assistono nella propria abitazione persone affette da grave malattia ovvero da disagio fisico.

Il bonus per disagio economico, dal 1° gennaio 2021, è attivato automaticamente sulla base dell’attestazione ISEE, da presentare annualmente, quindi non è più necessario farne specifica richiesta al proprio Comune di residenza.

Il bonus per disagio fisico, dal 1° gennaio 2021, continua a non attivarsi automaticamente, pertanto nulla cambia rispetto alle attuali modalità di accesso a tale bonus e, di conseguenza, i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne specifica richiesta presso i Comuni di residenza o i CAF abilitati.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di ottenimento del bonus, sulle sue caratteristiche e sugli importi, consulta il sito di ARERA ai seguenti link:

  • Bonus disagio economico: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm
  • Bonus disagio fisico: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm#richiesta

Modalità di erogazione del bonus per disagio economico

Il fornitore di energia elettrica riceve dall’Acquirente Unico, sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per l’energia elettrica. Ogni bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Il bonus è inserito nella prima bolletta utile, successiva al ricevimento dell’informazione da parte di Acquirente Unico.

A seguito del riconoscimento del bonus, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione e l’importo è esposto negli elementi di dettaglio della bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.

La compensazione è riconosciuta qualora uno dei componenti del nucleo familiare, in qualità di persona fisica, sia intestatario di un contratto per una fornitura attiva di energia elettrica con tariffa per usi domestici. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus elettrico per anno di competenza.

Modalità di erogazione del bonus per disagio fisico

Il fornitore di energia elettrica riceve dalla Società di distribuzione l’ammontare del bonus fisico da erogare, sulla base delle condizioni espresse nella richiesta di bonus ed accertate. Ogni bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Il bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva alla ricezione dell’informazione da parte della Società di distribuzione.

A seguito del riconoscimento del bonus, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione e l’importo è esposto negli elementi di dettaglio della bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.

La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici che assistono nella propria abitazione persone affette da grave malattia ovvero da disagio fisico, costrette ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

Il cliente che interrompe l’utilizzo delle suddette apparecchiature è tenuto ad informare prontamente il proprio fornitore di energia elettrica, poiché il cessato uso comporta la cessazione del riconoscimento del bonus.

Qualora cliente non informi il proprio fornitore di aver interrotto l’uso delle apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita e continui a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Per conoscere l’importo del bonus fisico cui il soggetto ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte: https://www.sgate.anci.it/sgateweb/simulatore/flows/simulatoreCodiceAgevolazione.htm?execution=e1s1

Qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità, il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas).

Modalità di verifica dell’avanzamento della pratica di bonus per disagio fisico

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

  • presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.